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Organizzazione della Sapienza


Strutture organizzative fondamentali

Articolazione delle strutture della Sapienza (art. 7 dello statuto della Sapienza)

1.     La “Sapienza”, al fine di garantire l’unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, si articola in Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal Senato Accademico. Sono altresì attivabili Centri secondo quanto disciplinato dallo Statuto della Sapienza. La “Sapienza” può altresì concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione. 

2.     Gli organi centrali di governo della “Sapienza” sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata ed indicizzata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture didattico-scientifiche, amministrative e di servizio, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture comuni, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio dell’Università e degli interventi edilizi, di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
 
3.     Ai Dipartimenti e ai relativi organi di governo spetta ogni altra attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche di competenza e di quanto ad esse correlato, come specificato nei successivi artt. 8 e 9. Alle Facoltà e ai relativi organi di governo spettano funzioni di valutazione dei Dipartimenti che ad esse afferiscono, nonché di coordinamento delle attività didattiche.
 
4.     Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, di norma in misura indicativa non inferiore a 50 unità. Ogni eccezione dovrà essere deliberata dal Senato Accademico, che terrà conto delle caratteristiche dell’area e/o della Facoltà, fermo restando il limite minimo di 40 unità. Ai Dipartimenti afferisce altresì personale tecnico- amministrativo, assegnato sulla base di indicatori correlati con le attività di pertinenza.
 
5.     I Dipartimenti afferiscono ad una specifica Facoltà, che ne promuove il coordinamento e ne effettua la valutazione periodica sulla base degli indicatori stabiliti dagli organi centrali dell’Università. Le Facoltà – non oltre dodici – aggregano non meno di tre e non oltre dodici Dipartimenti; eventuali deroghe al numero dei Dipartimenti sono deliberate dal Senato Accademico.
 
6.     I Dipartimenti sono dotati di risorse finanziarie, da destinare a spese di investimento e di funzionamento; sono, altresì, destinatari diretti, secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato Accademico, di un budget-docenti, espresso in punti organico, pari di norma all’80% di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, che essi utilizzano per concorsi, chiamate o per trasferimento dei docenti. Parte del budget-docenti, di norma il 20%, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, è destinato dalla Facoltà ai Dipartimenti.
 
7.     I Dipartimenti, le Facoltà ed i Centri si avvalgono, per le proprie finalità istituzionali, dei servizi centrali della “Sapienza”.
 
8.     Nei casi di soppressione di Dipartimenti e di Facoltà o di loro recesso o di loro separazione dalla “Sapienza” le risorse finanziarie ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare comunque in uso rimane assegnato alla “Sapienza”, che provvede in merito.
 


Facoltà (art. 9 dello statuto della Sapienza)

1.     Compiti. Le Facoltà sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche e di valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti e sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l’integrazione scientifica e l’organizzazione della didattica. Le Facoltà, in particolare, attraverso i loro organi:

a)     definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell’arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

b)     approvano o modificano provvedendo al successivoinoltro al Senato Accademico– gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione di loro pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio;

c)     ricevono dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviandola al Dipartimento con motivazione; decorso il termine di cui sopra senza che sia intervenuta una deliberazione della Facoltà, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;

d)     ricevono e trasmettono agli organi centrali dell’Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori;

e)     definiscono per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio;

f)      definiscono, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell’assicurare l’identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

g)     elaborano un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell’ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;

h)     gestiscono il personale tecnico- amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell’Università;

i)      elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

j)      sono responsabili dell’informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;

k)     sono responsabili dell’efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

l)      sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e placement; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle lezioni e degli esami;

m)    redigono annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di Valutazione di Facoltà un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 5 dello Statuto;

n)     promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

o)     provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;

p)     svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2.     Autonomia. Si applica alle Facoltà quanto previsto all’art. 8 comma 2 per i Dipartimenti; le Facoltà sono comunque responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati.

3.     Organi. Gli organi della Facoltà sono:

a)     Consiglio di Facoltà. Ne fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato
– afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell’Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti. Il Consiglio di Facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi ed ha competenza esclusiva per i compiti indicati alle lettere a), b), c) del comma 1.

b)     Giunta. Svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a), b), c) del comma 1 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti ad essa afferenti e, in misura paritetica, da una rappresentanza dei professori associati e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di Facoltà. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di Studio o di Area Didattica. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile.

c)     Preside. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza; è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica tre anni.

d)     Nucleo per la valutazione dell’attività didattica e scientifica. Opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.

e)     Osservatorio studentesco. Ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalarne le disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.

f)     Garante degli studenti della Facoltà. È nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni. Il Garante degli studenti è a disposizione dell’Osservatorio studentesco per assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all’anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.


 Dipartimenti (art. 8 dello statuto della Sapienza)
 
1.     Funzioni. I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per metodi. I Dipartimenti, in particolare a)     definiscono, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell’anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dalla “Sapienza” e dalle Facoltà;

b)     elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c)     promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;

d)    propongono l’ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di studio di loro prevalente pertinenza della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico;

e)     concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all’organizzazione delle Scuole di Specializzazione;

f)      propongono al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l’attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di Scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;

g)     promuovono – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – l’attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico e sono responsabili della gestione dei Master attivati;

h)    promuovono l’attivazione – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – delle attività di alta formazione, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili della gestione degli interventi di alta formazione attivati;

i)      definiscono annualmente – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche in Facoltà diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa;

j)      deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, nell’ambito delle risorse loro attribuite;

k)     deliberano le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, e comunque dopo aver organizzato un seminario sull’attività scientifica dei candidati; dell’esito della chiamata viene informato il competente Consiglio di Facoltà per il seguito delle deliberazioni di competenza;

l)      organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile una equa ripartizione;

m)   collaborano alla realizzazione dei Corsi di Studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta qualora il relativo Corso di Studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU dell’ordinamento didattico, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di Studio o di Area didattica; tale elemento organizzativo è valutabile ai fini della dotazione di personale;

n)    gestiscono il personale tecnico- amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Università;

o)      provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;

p)    svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque,  connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
 
2.     AutonomiaAl fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed amministrativa per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi a tal fine identificati dallo Statuto.
 
3.     Organi. Gli organi del Dipartimento sono:

a)     Consiglio di Dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato - ed il personale equiparato afferenti al Dipartimento; il Segretario amministrativo con voto deliberante e con funzioni di segretario; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato; un ugual numero di rappresentanti degli studenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Dipartimento. Partecipano, altresì, al Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, sino a tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio

b)     di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento.

c)     Direttore. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale; è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni.

d)    Giunta. È presieduta dal direttore ed è composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia; professori di seconda fascia; ricercatori; personale tecnico- amministrativo e studenti, eletti tra quelli facenti parte del Consiglio; di essa fa parte di diritto il Segretario amministrativo con funzioni di segretario. La Giunta ha, in ogni caso, funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Segretario amministrativo, che è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti.
 

4.     Regolamento. Entro tre mesi dalla istituzione o dal riordino del Dipartimento il Consiglio dello stesso adotta, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti e secondo uno schema-tipo proposto dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio regolamento organizzativo che può prevedere:

a)     un’ulteriore articolazione della Giunta di Dipartimento oltre la prefigurazione minima prevista al precedente comma 3, mantenendo la partecipazione paritaria tra le diverse componenti;

b)     l’articolazione del Dipartimento in sezioni dotate di autonomia scientifica nell’ambito della programmazione generale dell’attività dipartimentale;

c)     le modalità di individuazione degli studenti e dei rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca di contratti pluriennali di ricerca che partecipano al Consiglio di Dipartimento.

d)    ogni altra specificazione relativa alle procedure ed allo svolgimento delle attività del Dipartimento.
 
5.     Dotazione di personale. Il Dipartimento è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche anche in relazione ai risultati raggiunti.
 
6.     Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, su base trimestrale.

Corsi di Studio (art. 10 dello statuto della Sapienza)

1.     I Corsi di Studio costituiscono struttura dell’offerta formativa. Essi sono, secondo la normativa vigente, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e possono essere coordinati nell’ambito di un’Area Didattica.

2.     L’Area Didattica può coincidere con un singolo Corso di Studio, o può raggruppare più Corsi di Studio – appartenenti ad una comune area scientifico culturale o a classi o gruppi di classi – articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili). Un’Area Didattica afferisce ad una singola Facoltà che ha la responsabilità della sua valutazione.

3.     In base ai compiti affidati dal presente Statuto a Dipartimenti e Facoltà, si individuano due tipologie di Corsi di Studio e
conseguentemente della/e relativa/e Aree Didattiche: a) Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica di pertinenza di un singolo Dipartimento come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera m. In tal caso spetta al Dipartimento l’assegnazione, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell’offerta formativa, dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attività didattiche integrative. Spetta, altresì, al Dipartimento organizzare tutte le attività di supporto. b) Corso/i di Studio e relativa Area/e Didattica non di pertinenza di un singolo Dipartimento. Ad esso concorrono diversi Dipartimenti, ed è coordinato dalla Facoltà cui afferisce il/i Corso/i di Studio stesso. In tal caso il compito di assegnare i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell’offerta formativa, per la copertura degli insegnamenti e di tutti gli aspetti della didattica integrativa, spetta ai Dipartimenti che concorrono all’attività del Corso di Studio.

4.     Qualora il Corso di Studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all’interno del Dipartimento (comma 3, lettera a) ovvero non presenti nei Dipartimenti afferenti alla Facoltà (comma 3, lettera b), il Consiglio di Area Didattica o di Corso di Studio segnala l’esigenza alla/e Facoltà e al Dipartimento interessato (interno o esterno alla Facoltà).

5.     L’Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

6.     I docenti che compongo un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l’ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare – in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i – le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

7.     I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all’ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell’offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio, acquisite le eventuali proposte dei Dipartimenti.

8.     Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l’Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l’attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.


Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti (art. 11 dello statuto della Sapienza)

1.     La “Sapienza” può istituire, con decreto del Rettore e sulla base di conformi deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, (Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri di ricerca e servizi).

2.     Le competenze dei Centri sono di natura interdipartimentale o mista tra Dipartimenti ed Amministrazione, finalizzate a potenziarne le possibilità di ricerca e/o di servizio mediante l’integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse. Il loro numero non può essere superiore al 50% di quello dei Dipartimenti. I relativi regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. I Centri di ricerca possono essere istituiti su proposta di almeno due Dipartimenti, che ne assicurano la direzione. Nel caso dei Centri di ricerca il Comitato direttivo, che ha potere di amministrazione, è espressione dei Dipartimenti che danno origine al Centro.

3.     L’istituzione ed i regolamenti dei Centri di ricerca, dei Centri di servizi e dei Centri di ricerca e servizi sono deliberati, sulla base delle relazioni dei Dipartimenti proponenti e dell’Amministrazione, dal Senato Accademico riguardo alle finalità scientifico-culturali e dal Consiglio di Amministrazione riguardo alla sostenibilità economicoorganizzativa.

4.     I Musei della “Sapienza” costituiscono un “Polo Museale e dell’Orto Botanico”, articolato in aree, quale centro di spesa autonomo; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento dei singoli Musei con i Dipartimenti di afferenza.

5.     Le Biblioteche della “Sapienza” costituiscono un “Sistema Bibliotecario”, articolato in aree, quale centro di spesa autonomo; il Senato Accademico ne approva il Regolamento, assicurando il collegamento delle Biblioteche dell’area con i Dipartimenti e/o le Facoltà di competenza. La direzione delle Biblioteche è affidata al personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalità.

6.     La “Sapienza” può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a Centri interuniversitari, Consorzi, Società consortili, Società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre Università o strutture di altre Università, nonché altri Enti Pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative sono chiamati ad esprimersi positivamente, con la maggioranza assoluta dei componenti, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ai quali saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attività.